IL QUADRO NORMATIVO
Nell’annotare che nell’esercizio 2008 non si sono avuti significativi interventi legislativi inerenti alle fondazioni bancarie, merita ricordare che il tribunale amministrativo, accogliendo il rilievo nella norma di alcuni profili di incostituzionalità, disponeva la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, la cui pronuncia è infine intervenuta il 24 settembre 2003 con le sentenze n. 300 e n. 301 con esito sostanzialmente favorevole alle Fondazioni.
La sentenza n. 300 ripercorre in diritto la questione della natura giuridica delle Fondazioni, ne conferma la natura giuridica privata e riconosce definitivamente la loro piena autonomia statutaria e gestionale.
La sentenza n. 301 è più articolata perché sono molte le questioni sottoposte al giudizio della Corte. In sintesi la sentenza sanziona l’illegittimità costituzionale delle disposizioni dell’art. 11 della legge n. 448/01 che imponevano negli organi di indirizzo la prevalenza degli enti di cui all’art. 114 Cost. e che assegnavano all’Autorità di vigilanza i poteri di modificare i settori ammessi, nonché delle disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs. 153/99 che riconosceva alla medesima Autorità il potere di emanare atti di indirizzo.
Le sentenze della Corte Costituzionale hanno drasticamente ridimensionato la portata dei provvedimenti riformatori contenuti nella L. 448/01 e meglio delimitato i confini dell’esercizio della funzione di vigilanza, consolidando l’assetto scaturito dai provvedimenti legislativi del 1998/99.
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Nel 2008 è stato sottoscritto l’accordo in data 22 ottobre, tra l’Acri, il Forum Terzo Settore, il Convol, il Csvnet, la Consulta Nazionale Volontariato e la Consulta Nazionale Co.Ge. che prevede, tra i diversi punti una modalità condivisa dei fondi ex art. 15 della L. 266/91 per il sostegno della c.d. progettazione sociale; l’accordo contempla “l’adozione di un modello concertativo che preveda la partecipazione delle Fondazioni finanziatrici e del Volontariato locale alle decisioni sugli ambiti, sui criteri e sulla modalità di assegnazione dei fondi, in modo integrato con il ruolo dei Co. Ge. E dei CSV previsto dalla normativa vigente.
Si evidenzia infine che, in relazione al D.L. 29/11/08 n. 185 (convertito in Legge 29/1/2009 n. 2) recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, l’art. 15, comma 13, consente di valorizzare nel bilancio 2008 i titoli non immobilizzati al valore che gli stessi avevano al 2007, ovvero, ove disponibile, al valore dell’ultima relazione semestrale approvata, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
La Fondazione non ha ritenuto di avvalersi della facoltà sopracitata.
Inoltre, in data 16 dicembre 2008 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto a tutte le Fondazioni informazioni relative agli investimenti finanziari delle fondazioni e alla loro incidenza sulla consistenza del patrimonio, l’indagine è volta a conoscere l’impatto delle turbolenze dei mercati finanziari sulla stabilità dei soggetti interessati.
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Per quanto concerne, in particolare, le tematiche fiscali, si è avuto un nuovo intervento delle Sezioni Unite della Cassazione sulla lunga e dibattuta questione della spettanza o meno delle agevolazioni fiscali alle Fondazioni di origine bancaria, di cui agli artt. 6 d.p.r. 601/73 (riduzione al 50% dell’aliquota IRPEG anni 1990-1999) ed art. 10bis L. 1745/62 (requisito della esclusività di esonero dalla ritenuta sui dividendi).
L’intendimento delle Sezioni Unite è stato quello di chiudere in modo definitivo la vicenda, in pratica precludendo alle fondazioni bancarie qualsiasi accesso ai benefici di cui trattasi, affermando l’esistenza di “una presunzione legale di svolgimento di attività bancaria, superabile soltanto se si dimostrasse che gli enti conferenti abbiano privilegiato, rispetto al governo delle aziende bancarie (scopo per il quale sono nate), la realizzazione di scopi sociali considerati preminenti (se non esclusivi) rispetto agli interessi della banca”.
Ciò posto, ancorchè non condivisibili sotto numerosi aspetti, le varie sentenze delle Sezioni Unite depositate il 22 gennaio 2009 debbono tuttavia considerarsi a questo punto come un parametro imprescindibile di valutazione per il contenzioso ancora pendente e relativo alla vexata quaestio dell’applicazione dei benefici fiscali (art. 6 D.P.R. 601/73 e 10bis L. 1745/62) alle Fondazioni bancarie.
Si riporta, comunque, lo stato dei contenziosi ancora aperti con la Suprema Corte di Cassazione riguardanti la nostra Fondazione:
1) Silenzio-rifiuto opposto ad istanze di rimborso IRPEG per il periodo d’imposta 1996/97: si è in attesa della fissazione dell’udienza;
2) Silenzio-rifiuto opposto ad istanze di rimborso IRPEG per il periodo d’imposta 1998/99; ricorso depositato dall’Avvocatura dello Stato presso la Suprema Corte, controricorso della Fondazione: si è in attesa della fissazione dell’udienza;
3) Silenzi-rifiuto opposti alla istanza di rimborso IRPEG per gli esercizi 1992/93 e 1997/98; avverso sentenze sfavorevoli emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia la Fondazione ha presentato appositi appelli alla Commissione Tributaria Regionale. Gli appelli sono stati accolti. Le due sentenze favorevoli alla Fondazione non sono state ancora (per quanto ci consta) impugnate in Cassazione dall’Amministrazione finanziaria.
Si precisa, inoltre, che la Fondazione ha in corso una domanda di rimborso per € 191.255,00 riguardanti il credito consolidato IRPEG esercizio 1993/94, di cui l’Agenzia delle Entrate di Spoleto a tutt’oggi non ha potuto effettuare il pagamento per mancanza di fondi, ma di cui ha confermato la spettanza con apposita comunicazione.
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