LO STATUTO

INDICE
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

TITOLO SECONDO
- ORGANI
- CAPO PRIMO Disposizioni comuni
- CAPO SECONDO Assemblea dei soci
- CAPO TERZO Organo di Indirizzo
- CAPO QUARTO Consiglio di Amministrazione
- CAPO QUINTO Presidente
- CAPO SESTO Collegio dei Revisori
- CAPO SETTIMO Segretario Generale

TITOLO TERZO - RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

TITOLI QUARTO - PATRIMONIO E CONTABILITA’

TITOLO QUINTO - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

TITOLO SESTO - NORME FINALI E TRANSITORIE

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE



Art. 1 (Origine, denominazione, durata e sede)

1. La “Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto” , di seguito denominata “Fondazione”, è la continuazione storica della Cassa di Risparmio di Spoleto che deve le sue origini alla nobile iniziativa di privati cittadini e riconosciuta dal Governo Pontificio con decreto del Segretario di Stato in data 19 dicembre 1836 e dal Governo Italiano con Regio Decreto in data 5 marzo 1896, dalla quale è stata scorporata, ai sensi della legge 30.07.1990 n. 218, l’attività creditizia, con atto n. 20534 in data 5 marzo 1992 del Notaio Marco Pirone, approvato con D.M. 21. febbraio 1992 n. 435239, confluita nella società per azioni “Cassa di Risparmio di Spoleto SpA”.

2.La Fondazione ha sede legale in Spoleto ed ha durata illimitata.

3.La Fondazione è persona giuridica di diritto privato disciplinata dalla L. 23.12.1998 n. 461, dal D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal regolamento approvato con D.M. 18.05.2004 n. 150, di seguito rispettivamente denominati D.Lgs. 153 e Regolamento, dal presente statuto e, per quanto non espressamente ivi previsto, dalle norme del Codice Civile.

4. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito del Comune di Spoleto.

5. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

6. La Fondazione svolge la propria attività istituzionale nell’ambito dei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lettera c-bis del D.Lgs. 153 e successive integrazioni ed opera in via prevalente nei settori rilevanti assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

7. L’Organo di Indirizzo, con cadenza triennale e nella continuità della propria azione, individua i settori rilevanti nell’ambito dei settori ammessi in numero non superiore a cinque.



Art. 2 (Disciplina dell’attività)

1. La Fondazione opera prevalentemente secondo criteri di programmazione pluriennale, attraverso la definizione, la realizzazione ed il finanziamento di programmi e progetti di intervento, di norma realizzati e finanziati autonomamente o in collaborazione con istituzioni pubbliche e/o private.

2. Le modalità ed i criteri che presiedono all’attività istituzionale, con particolare riferimento alla individuazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi, sono definiti con il documento programmatico triennale di cui all’art. 33, comma 3, assicurando la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi della Fondazione.

3. L’attività erogativa della Fondazione è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

4. La Fondazione può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, inclusa l’assunzione di partecipazioni non di controllo al capitale di società o enti, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

5. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche mediante adesione ad organizzazioni regionali, nazionali e internazionali, che realizzino attività coerenti con i propri scopi.

6. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, può acquisire, gestire e curare, anche in regime di concessione, raccolte d’arte, collezioni in genere, beni culturali, storici ed archivistici, immobili di interesse storico e/o artistico, nonché istituire e gestire enti o società aventi analogo scopo anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, ove tale settore venga prescelto quale rilevante.

7. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell’art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, comunque rientrante tra gli scopi statutari.

8. La Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità della gestione e osserva criteri prudenziali di rischio; non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad Enti con fini di lucro od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali, di cui alla L. 8.11.1990, n. 381 e successive modificazioni.

9. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

10. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 15, L.. 266/91.



Art. 3 (Imprese strumentali)

1.b> La Fondazione, limitatamente ai settori rilevanti prescelti, per il perseguimento delle proprie finalità, può esercitare attività d’impresa, direttamente mediante impresa strumentale di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) D. Lgs. 153 , o indirettamente mediante società controllate ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 153.



Art. 4 (Realizzazione degli scopi statutari)

1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi statutari con:
i proventi delle rendite del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti previsti dalla disciplina vigente;
gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità, non destinati ad incremento del patrimonio;
i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.


TITOLO SECONDO

ORGANI


Art. 5

1. Sono organi della Fondazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- l’Organo di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori
- Il Segretario Generale


CAPO PRIMO DISPOSIZIONI COMUNI



Art. 6 (Organi: requisiti ed obblighi)

1. Ciascun organo collegiale della Fondazione è composto in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti nel comune di Spoleto.

2. I componenti gli organi sono comunque scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, in possesso di requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal successivo comma 6 e dall’art. 7 e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 8.

3.. I componenti gli organi agiscono nell’esclusivo interesse della Fondazione, non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono e non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi.

4. La qualità di componente gli organi non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

5. I componenti gli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali e collettivi, espressi dagli enti designanti.

6. I componenti l’Organo di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione debbono possedere appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi ed aver maturato, per almeno un triennio, esperienze nell’ambito dell’insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero aver svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici o privati.


Art. 7 (Requisiti di onorabilità)

1. Le cariche degli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27.12.1956, n. 1423, o della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per un qualunque delitto non colposo.

2. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.


Art. 8 (Cause di incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente l’Organo di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, né la carica di Segretario Generale, con esclusione quanto a quest’ultima carica di quanto previsto alla seguente lettera b) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione:
a) il coniuge, i parenti sino al terzo grado incluso e affini sino al secondo grado incluso dei membri dell’Organo di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
b) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché i loro coniugi e parenti in linea retta fino al secondo grado incluso;
c) coloro che ricoprano cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;
d) coloro che ricoprano cariche di Governo, esercitino funzioni giurisdizionali, che siano membri del Parlamento nazionale o di quello dell’Unione Europea, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte o presiedano queste ultime o membri dei relativi organi di controllo, nonché amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi; e) coloro che esercitino funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo nell’ambito del soggetto cui compete la designazione ovvero abbiano con questo rapporti organici, di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato, esclusi gli incarichi professionali;
f) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, esclusi quelli istituiti o partecipati dalla Fondazione ;
g) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
h) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs. 153;

2. Le previsioni delle lettere b) e g) di cui al comma precedente si applicano anche ai componenti l’Assemblea.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente, sono tra loro incompatibili le cariche di componente l’Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

4. Ferma restando la previsione di cui all’art. 14 comma 6 il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo decade dal primo.

5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.


Art. 9 (conflitto di interessi)

1. I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Per quanto concerne il Segretario Generale l’organo competente è il Consiglio di amministrazione.

2. L’organo competente adotta il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia natura temporanea, nonché il provvedimento di decadenza nel caso in cui il conflitto assuma natura permanente.


Art. 10 (sospensione dalle funzioni )

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:
a) la condanna con sentenza resa in appello per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 7, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31.5.1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della L. 19.3.1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di misure cautelari personali. In tal caso la sospensione verrà meno ove la misura non venga confermata in sede di riesame.
e) L’esistenza di una situazione temporanea di conflitto di interessi

2. I componenti gli organi possono chiedere la sospensione dalle proprie funzioni per un periodo di tempo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L’organo di appartenenza delibera sulle richieste.


Art 11 (decadenza)

1. Gli organi collegiali con deliberazione motivata e con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all’unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto, possono dichiarare decaduti dalla carica i rispettivi componenti, qualora accertino gravi violazioni della legge o dello statuto.

2. Gli organi collegiali devono dichiarare decaduti dalla carica i rispettivi componenti qualora sia accertata:
la mancanza o perdita dei requisiti prescritti dallo statuto;
la mancata rimozione di cause di incompatibilità;
l’esistenza di una situazione permanente di conflitto di interessi;
l’omessa comunicazione delle cause di sospensione, di incompatibilità e di conflitto di interesse.

3. Per il Segretario Generale i predetti accertamenti sono operati dal Consiglio di amministrazione.

4. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.


Art 12 (obbligo di comunicazione)

1. Il Presidente, i componenti gli organi collegiali della Fondazione ed il Segretario Generale qualora vengano a trovarsi per qualsiasi causa in una situazione di conflitto di interessi, ovvero in una situazione sopravvenuta di incompatibilità, di assenza di onorabilità o in situazioni comportanti sospensione o decadenza, ovvero perdano i requisiti richiesti dal presente statuto, debbono darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza e devono astenersi dal partecipare a deliberazioni, anche nella fase della loro discussione.

2. Per il Presidente ed il Segretario Generale l’organo di appartenenza, ai fini del precedente comma, è il Consiglio di Amministrazione.

3. L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell’immagine della Fondazione.


Art 13 (procedure generali per la verifica dei requisiti)

1. Ferme restando le prescritte verifiche all’atto dell’insediamento, ciascun organo collegiale procede, sulla base delle modalità definite dall’Organo di Indirizzo, alla verifica dei requisiti di onorabilità e di professionalità e dell’inesistenza di cause di incompatibilità, decadenza o di conflitto di interessi in capo ai rispettivi componenti ed assume, entro trenta giorni, gli opportuni provvedimenti.

2. Per il Presidente ed il Segretario Generale l’organo di appartenenza, ai fini del precedente comma, è il Consiglio di Amministrazione.


CAPO SECONDO ASSEMBLEA DEI SOCI



Art. 14 (Soci)

1. I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l’Ente originario e devono preferibilmente avere la residenza ed il domicilio nel territorio in cui viene svolta l’attività prevalente.

2. Il numero dei soci minimo è 100 e quello massimo è 130. Il Comune di Spoleto è socio di diritto.

3. I soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione.

4. Possono assumere la qualità di socio le persone fisiche, di indiscussa probità, che abbiano dato personale contributo di rilievo nell’attività accademica, imprenditoriale o professionale, ovvero nell’ambito dei settori di intervento ammessi.

5. La qualità di socio dura dieci anni dalla nomina, e possono essere confermati una sola volta. I soci a vita alla data del 28/07/2000 conservano tale qualità sino alla morte o al verificarsi di altra causa estintiva.

6. L’accettazione da parte di un socio della carica di componente di un altro organo della Fondazione determina la sospensione dalla qualità di socio. Il tempo relativo all’espletamento dell’incarico in altro organo della Fondazione non si computa ai fini della determinazione del periodo di permanenza nella qualità di socio; in tal caso i Soci sospesi possono partecipare alle sedute dell’Assemblea senza diritto di voto, non computandosi tale partecipazione ai fini del quorum costitutivo.

7. L’Assemblea è presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi la presidenza spetta al socio più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, al socio più anziano di età.


Art. 15 (nomina dei soci)

1. La qualità di socio si acquista con la nomina da parte dell’Assemblea dei Soci su proposta sottoscritta da almeno dieci soci, comunicata al Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata nel periodo 1 dicembre/15 gennaio successivo di ogni anno. Per ogni Assemblea ciascun socio può proporre un numero di candidati, nel rigoroso rispetto dei requisiti previsti dallo statuto, non superiore a un terzo dei posti disponibili, con arrotondamento all’unità superiore.

2. L’Assemblea determina il numero dei soci da nominare e ammette in votazione le proposte presentate al Presidente della Fondazione.

3. Sono nominati soci coloro che entro il numero dei soci da nominare , determinato come al secondo comma, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei soci da nominare, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.


Art. 16 ( soci onorari)

1. Possono essere nominati ed iscritti nell’albo dei soci onorari, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci:
a) I soci ordinari che ne facciano richiesta scritta al Presidente dell’Assemblea, con contestuale rinunzia alla qualifica di soci ordinari; b) le persone che abbiano acquisito particolari meriti nei settori dell’economia, dell’arte, della cultura o della scienza e abbiano legami con il territorio di Spoleto;

2. Dei soci onorari non si tiene conto ai fini del computo del numero massimo dei soci di cui all’art. 14.

3. I soci onorari partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee dei soci.


Art. 17 (competenze)

1. L’Assemblea dei Soci è garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione ed a tal fine:
a) delibera le norme che regolano il proprio funzionamento;
b) designa i componenti di propria competenza nell’Organo di Indirizzo come stabilito dall’art. 19 c. 2;
c) esprime i pareri richiesti dall’Organo di Indirizzo;
d) esprime parere preventivo, anche formulando osservazioni e proposte, in ordine a :
modifiche dello statuto;
documento programmatico triennale e previsionale;
bilancio dell’esercizio e relazione sulla gestione;
trasformazioni, fusioni, scissioni e incorporazioni;
scioglimento della Fondazione.

e) può proporre all’Organo di Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione iniziative e progetti da attuare nei settori di intervento ammessi;
f) vigila sull’osservanza dei valori e dei principi ispiratori dell’attività della Fondazione

2. I pareri di cui alle lettere c) e d) non sono vincolanti e sono espressi nel termine di trenta giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dall’Organo di Indirizzo, comunque non inferiore a dieci giorni.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente è possibile deliberare anche in assenza del parere dell’Assemblea.



Art. 18 (funzionamento)

1. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l’anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente mediante invio, a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione telegrafica, telex e telefax, al domicilio dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

2. L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

3. Ogni socio può farsi rappresentare nelle adunanze dell’Assemblea da un altro socio mediante speciale delega scritta.

4. Nessun socio può avere più di una delega.

5. L’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

6. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea, all’unanimità, stabilisca altra forma di votazione.

7. L’Assemblea è convocata, oltre che su iniziativa del Presidente, su richiesta di almeno trenta soci o del Collegio dei Revisori.

8. Alle adunanze dell’Assemblea interviene il Segretario Generale della Fondazione con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell’Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento tali funzioni sono svolte da un socio nominato dal Presidente dell’Assemblea.


CAPO TERZO ORGANI DI INDIRIZZO



Art. 19 (Composizione e durata)

1. L’Organo di Indirizzo è composto da 22 membri.

2. L’Assemblea dei Soci provvede a designare undici componenti l’Organo di Indirizzo.

3. I rimanenti componenti sono designati dagli enti ed istituzioni di seguito elencati:
1 dalla Regione dell’Umbria;
1 dalla Provincia di Perugia;
2 dal Comune di Spoleto;
1 dal Comune di Norcia e dal Comune di Cascia a rotazione;
1 dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Perugia a rotazione fra i settori e preferibilmente tra gli operatori del comprensorio spoletino;
1 dall’Arcidiocesi di Spoleto – Norcia;
1 dal Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto;
1 dall’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”, Spoleto;
1 dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Milano;

4. L’Organo di Indirizzo , almeno tre mesi prima della scadenza dell’Organo medesimo, ovvero tempestivamente in ogni caso di cessazione durante il mandato, richiede le designazioni di cui al comma 3, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, e provvede alla scelta, all’interno di una terna di nominativi per ogni posto riservato rispetto al numero dei posti disponibili, dei componenti il nuovo Organo di Indirizzo.

5. Qualora la stessa persona risulti designata nell’ambito di più terne, l’Ente, la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione della terna nel termine di quindici giorni dal ricevimento della nuova richiesta.

6. Qualora uno o più nominativi non risultino in possesso dei requisiti richiesti, l’ente provvede alla nuova designazione della terna nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Qualora l'ente cui compete la designazione non provveda entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al quarto comma o dell’ulteriore termine di cui ai commi 5 e 6, la nomina relativa è effettuata dall’Organo di Indirizzo entro i successivi trenta giorni mediante cooptazione di personalità di chiara ed indiscussa fama assicurando che venga in ogni caso mantenuta la prevalenza dei soggetti espressivi delle realtà locali.

8. L’Organo di Indirizzo in piena autonomia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla designazione, corredata dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti, provvede alla nomina, previa verifica dell’esistenza dei requisiti stessi.

9. Per quanto riguarda i componenti di designazione assembleare, nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato, ovvero tempestivamente in ogni caso di cessazione durante il mandato, il Presidente della Fondazione convoca l’Assemblea per la designazione.

10. Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

11. I componenti l’Organo di Indirizzo rimangono in carica cinque esercizi con scadenza al momento dell’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui scade il mandato; essi possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo. Alla scadenza del mandato rimangono in carica fino all’insediamento del nuovo organo.

12.. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti, l’Organo di Indirizzo è reintegrato con le modalità previste nel presente articolo. I componenti subentrati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dell’Organo.


Art. 20 (competenze)

1. L’Organo di Indirizzo provvede:
a) alla nomina dei componenti l’Organo di Indirizzo ed alla determinazione delle indennità di presenza e dei rimborsi spese ai propri componenti, previo parere del Collegio dei Revisori; il rimborso spese spetta esclusivamente ai componenti che risiedono o sono domiciliati fuori dal comune di Spoleto.
b) alla individuazione con cadenza triennale dei settori rilevanti nell’ambito di quelli ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lettera c)-bis del D.Lgs. 153, in conformità ai criteri di cui all’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 153, ed alla redazione ed approvazione del documento programmatico triennale;
c) alla approvazione delle modifiche dello Statuto;
d) alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 5 – seconda parte – del Regolamento entro 30 giorni dal ricevimento delle designazioni;
e) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; alla determinazione e modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché alla loro revoca ai sensi dell’art 22, 6° comma
f) alla nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Revisori; alla determinazione e modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché alla loro revoca per giusta causa ai sensi dell’art 27, 9°comma.
g) all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori;
h) alla approvazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale ;
i) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
j) alla approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione ed incorporazione della Fondazione;
k) alla costituzione di imprese strumentali ed alla definizione delle linee e dei criteri di attività, compresa l’acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
l) alla nomina di commissioni consultive e di studio, determinandone i compiti, la composizione ed i compensi sentito il Collegio dei Revisori nel caso in cui, nell’ambito delle stesse, siano nominati membri dell’Organo di Indirizzo;
m) alla adozione dei regolamenti sulle materie di propria competenza;
n) alla verifica dei risultati di gestione;
o) all’affidamento dell’eventuale incarico di certificazione del bilancio a primarie società di revisione italiane od estere;
p) all’autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti, del Segretario Generale e, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, dei componenti dell’Organo di Indirizzo.

2. L’Organo di Indirizzo elegge nel proprio ambito il Vice Presidente.

3. L’Organo di Indirizzo può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di specifiche funzioni ed all’assolvimento di compiti particolari, determinandone l’oggetto, i limiti, la durata e gli obblighi connessi.

4. Nell’esercizio delle competenze di cui alle lettere i), j) e k) l’Organo di Indirizzo delibera dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla richiesta è possibile deliberare anche in assenza del parere del Consiglio di Amministrazione.


Art. 21 (funzionamento)

1. L’Organo di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell’Organo di Indirizzo o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente l’Organo di Indirizzo più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

2. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei revisori .

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di raccomandata o telescritto, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti l’Organo di Indirizzo e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o telefax senza il rispetto del predetto termine almeno 12 ore prima dell’ora fissata per la riunione.

4. Alle riunioni dell’Organo di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

5. Qualora siano presenti tutti i componenti, la riunione dell'Organo di Indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell’ordine del giorno.

6. L’Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione per le quali è necessaria l’unanimità dei presenti e quelle relative alla modifica dello Statuto, all’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, alla decadenza dei componenti gli organi di cui all’art. 11, 1° comma, alla revoca del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all’unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

8. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Vice Presidente dell’Organo di Indirizzo.

9. Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore


CAPO QUARTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Art. 22 (Composizione e durata)

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto da sette membri nominati dall’Organo di Indirizzo.

2. I consiglieri durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo. essi scadono con l’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui scade il mandato.

3. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti, l’Organo di Indirizzo provvede alla loro sostituzione.

4. I consiglieri subentrati ai sensi del comma 3 durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.

5. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio di Amministrazione decade, rimanendo in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino alla sua ricostituzione.

6. Il Consiglio di Amministrazione può essere anticipatamente revocato nella sua totalità dall’Organo di Indirizzo con unica delibera assunta su proposta di almeno un terzo dei componenti l’Organo di Indirizzo aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall’Organo di Indirizzo o quando ricorra una giusta causa. In tal caso il Presidente della Fondazione cessa di diritto anche dalle funzioni di Presidente dell’Organo di Indirizzo.

7. In caso di revoca anticipata, l’Organo di Indirizzo procede, entro trenta giorni, alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Sino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, resta in carica il precedente, con funzioni limitate all’ordinaria amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.


Art. 23 (competenze)

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
a) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione pluriennale definita dall’Organo di indirizzo;
b) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
c) la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;
d) l’organizzazione degli uffici;
e) la nomina del Segretario Generale e la determinazione del compenso;
f) l’assunzione del personale e la gestione del rapporto di lavoro;
g) la promozione di azioni giudiziarie ed arbitrali e la resistenza in giudizio o in arbitrato;
h) la formulazione di proposte all’Organo di Indirizzo per gli atti di sua competenza;
i) la gestione esecutiva delle deliberazioni dell’Organo di Indirizzo;
j) la designazione e le nomine di rappresentanti della Fondazione, in Istituzioni, società ed enti nell’ambito dei quali la Fondazione è chiamata ad essere rappresentata, sentito l’Organo di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.

3. Il Consiglio di Amministrazione, per le materie di sua competenza, può nominare commissioni consultive e di studio determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità sentito il Collegio dei Revisori nei casi in cui nell’ambito delle stesse siano nominati membri del Consiglio di Amministrazione.


Art. 24 (funzionamento)

1.. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende componente il Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell’eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

2. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telescritto, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o telefax senza rispetto del predetto termine almeno 12 ore prima dell’ora fissata per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

5. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo componente. In tale caso il Segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.


CAPO QUINTO PRESIDENTE



Art. 25

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e all’autorità giudiziaria.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste di diritto la stessa carica nell’Organo di Indirizzo e nell’Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione con eccezione di quelle attribuite allo stesso Presidente nell’Organo di Indirizzo; nell’ulteriore ipotesi di assenza o impedimento anche del Vice Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.


Art. 26 (competenze)

1. Il Presidente svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività di competenza dell’Assemblea, dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; vigila sull’esecuzione delle relative delibere e in generale sull’andamento della Fondazione.

2. Il Presidente convoca l’Assemblea, l’Organo di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, ne dirige i lavori, ne fissa l’ordine del giorno e compie ogni altro atto necessario a garantire la funzionalità e l’efficienza della Fondazione.

3. Il Presidente della Fondazione, nei casi di urgenza, assume, sentito il Segretario Generale, ogni determinazione di ordinaria amministrazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.

4. Il Presidente riferisce periodicamente all’Organo di Indirizzo in ordine allo stato di attuazione dei documenti programmatici della Fondazione.


CAPO SESTO COLLEGIO DEI REVISORI



Art. 27

1.. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo contabile, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Organo di Indirizzo, il quale provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio tra i membri effettivi.

3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Essi scadono con l’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui scade il mandato con effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

4. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.

5. I componenti il Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di controllo contabile.

6. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 - 2407 del codice civile, in quanto applicabili, - nonché dal D. Lgs. n. 153.

7. I revisori intervengono alle riunioni dell’Assemblea dei soci, dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

8. L’assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio di Amministrazione per più di due volte consecutive determina la decadenza dall’incarico, con delibera dell’Organo di Indirizzo.

9. Il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori possono essere anticipatamente revocati dall’Organo di Indirizzo, con delibera assunta su proposta di almeno un terzo dei componenti l’Organo di indirizzo aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello statuto o quando ricorra una giusta causa.


CAPO SETTIMO SEGRETARIO GENERALE



Art. 28

1. Il Segretario Generale assolve le incombenze nell’ambito delle funzioni e dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione e compie ogni atto per il quale gli sia stata conferita apposita delega.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il dipendente o altra persona all’uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

3. Il Segretario Generale deve essere in possesso di esperienza, almeno triennale, di direzione amministrativa in enti, aziende, enti pubblici, in posizione dirigenziale, ovvero adeguata esperienza e formazione culturale e professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione.

4. Al Segretario Generale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7, 8 , 9, 10 e 12


TITOLO TERZO

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE



Art. 29

1. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente della Fondazione. Esso ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Vice Presidente o al Consigliere che lo sostituisce ai sensi dell’art. 25, terzo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento di questi.

3. Il Segretario Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell’ambito dei poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione a componenti gli organi, al Segretario generale, e, eccezionalmente, a dipendenti o a terzi.

5. Il Consiglio di amministrazione può delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti gli organi, al Segretario generale o a dipendenti


TITOLO QUARTO

PATRIMONIO E CONTABILITA’



Art. 30 (patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari in conformità alle disposizioni della legge e del Regolamento ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo i principi di trasparenza e moralità.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e dalle riserve che lo incrementano. Il patrimonio si incrementa mediante:
a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall’Autorità di Vigilanza;
b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate, per volontà del testatore o del donante, ad accrescimento del patrimonio;
c) riserve o accantonamenti facoltativi deliberati dal l’Organo di Indirizzo secondo i criteri della adeguatezza delle riserve e del rispetto della integrità del patrimonio della Fondazione ed ai fini del conseguimento degli scopi determinati dal programma pluriennale, subordinatamente all’assenso dell’Autorità di Vigilanza.

3. Le plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 9 , comma 4, del D.Lgs. 153 possono essere imputate direttamente a patrimonio netto.

4. La gestione del patrimonio deve attenersi a criteri prudenziali diversificando il rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali e con lo sviluppo del territorio ricorrendone i presupposti.

5. La gestione finanziaria del patrimonio può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di regole e criteri rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione che saranno definiti dall’Organo di Indirizzo al fine di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse.

6. La gestione del patrimonio può essere effettuata anche direttamente dalla Fondazione con modalità organizzative interne idonee, separate ed autonome rispetto alle altre attività istituzionali della Fondazione


Art. 31 (reddito e sua destinazione)

1. Il reddito della Fondazione è costituito dall’ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepito. Concorrono in ogni caso a formare il reddito gli utili ricevuti dalle società di cui agli artt. 6, comma 1, e 7 ,comma 1, del D.Lgs. 153.

2. La Fondazione destina il proprio reddito in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 153 secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e alle attività svolte;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di Vigilanza, ai settori rilevanti;
e) sostegno ad uno o più dei settori ammessi, reinvestimento del reddito, accantonamenti a fondi e riserve facoltativi previsti dallo Statuto o dall’Autorità di Vigilanza;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

3. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli Associati, agli Amministratori e dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità e compensi corrisposti ai componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo.


Art. 32 (libri e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene:
a) il libro dei soci
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Indirizzo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazione del Collegio dei Revisori.

2. I libri di cui al comma 1 , lett. a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Segretario Generale; il libro di cui alla lettera e) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3.. La Fondazione tiene inoltre i libri, le scritture e ogni altro registro comunque obbligatorio ai fini di legge o previsti dall’Autorità di vigilanza anche in conseguenza delle attività concretamente svolte.


TITOLO QUINTO

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO



Art. 33 (programmazione)

1. La Fondazione opera attraverso programmi di azione, definendo gli obiettivi e le priorità dei propri interventi, individuando i settori verso i quali destinare le risorse disponibili.

2. Gli strumenti di programmazione sono costituiti da un atto programmatico di durata triennale, denominato documento programmatico triennale, e da un documento programmatico annuale, denominato documento programmatico previsionale.

3. Il documento programmatico triennale indica le linee generali, le strategie, gli obiettivi di massima, i settori prioritari di intervento, gli ambiti progettuali e gli strumenti dell’attività della Fondazione nel periodo considerato. Il documento programmatico triennale è predisposto dall’Organo di Indirizzo almeno tre mesi prima della scadenza di quello vigente e ne viene data comunicazione, a cura del Presidente, agli altri organi.

4. Il documento programmatico previsionale indica gli impieghi di cui all’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 153, specifica gli obiettivi, i mezzi, gli strumenti e le linee operative di attuazione del documento programmatico triennale nel più breve periodo. Il Consiglio di Amministrazione predispone il documento programmatico previsionale, relativo all’anno successivo, entro il trenta settembre di ogni anno sulla base delle indicazioni formulate dall’Organo di Indirizzo, e lo trasmette a quest’ultimo per l’approvazione che deve avvenire entro il trentuno ottobre. In difetto di pronuncia da parte dell’Organo di Indirizzo entro tale termine, il documento si intende approvato. Il documento è trasmesso all’Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall’approvazione.

5. La Fondazione può procedere alla realizzazione di progetti o sostenere iniziative di terzi anche al di fuori delle previsioni dei documenti programmatici, quando ciò sia giustificato da circostanze ed eventi non prevedibili o comunque emergenti, sempre che si tratti di interventi riconducibili ai settori ammessi ed agli scopi statutari.


Art. 34 (esercizio e bilancio)

1. L’esercizio ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio è costituito dai documenti previsti dall’art. 2423 del codice civile ed è redatto e reso pubblico, unitamente alla relazione sulla gestione, sulla base di criteri, delle modalità e delle forme stabile con regolamento emanato dall’Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all’art. 9, comma 5, del D. Lgs. 153/99. La pubblicità del bilancio è garantita anche in mancanza di norme regolamentari.

3. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione e fornisce una specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

4. La relazione sulla gestione dedica un’apposita sezione all’illustrazione degli obiettivi perseguiti dalla Fondazione, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari

5. Il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione sono redatti dal Consiglio di Amministrazione e depositati presso la sede della Fondazione ad uso dell’Assemblea dei Soci, dell’Organo di Indirizzo e del Collegio dei Revisori entro il 31 marzo.

6. Il Collegio dei Revisori redige una relazione e la deposita presso la sede della Fondazione entro 15 giorni dal ricevimento.

7. Il Bilancio di esercizio è approvato dall’Organo di Indirizzo entro il 30 aprile.

81. Entro 15 giorni dall’approvazione il bilancio è trasmesso all’Autorità di vigilanza.


Art. 35 (scioglimento, estinzione, liquidazione)

1. La Fondazione, con decisione unanime dell'Organo di indirizzo, sentita l’Assemblea dei Soci e con l’approvazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 153.


TITOLO SESTO

NORME FINALI E TRANSITORIE



Art. 36

1.. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell’approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza. La Fondazione provvede a dare adeguata pubblicità allo Statuto

2. I componenti degli organi della Fondazione nominati in forza dello Statuto approvato il 28/07/2000 restano in carica fino alla loro naturale scadenza prevista nello Statuto stesso.

3. Il mandato degli Organi di Indirizzo e di Amministrazione in carica alla data di approvazione del Regolamento, non viene computato ai fini del limite del mandato di cui all’art. 4, comma 1°, lettera i, del D.Lgs. 153.

4. I componenti l’Assemblea dei Soci in carica alla data di approvazione, da parte dell’Autorità di Vigilanza, delle nuove disposizioni statutarie conservano la qualità di socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.

5. Le nuove disposizioni del Regolamento Ministeriale 18 maggio 2004 n. 150 afferenti i requisiti e le incompatibilità dei componenti gli organi della Fondazione si applicano ai componenti degli organi ricostituiti dopo l’emanazione del suddetto Regolamento.

6. Il mandato dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in carica al momento dell’approvazione delle modifiche statutarie viene a scadere al momento dell’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui scade il mandato.

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